Art. 18.
(Contratti concernenti prestazioni atipiche).

      1. Data la particolare natura delle prestazioni professionali dell'agente di sicurezza, egli può sottoscrivere con uno o più istituti di vigilanza e di investigazione privata o con soggetti privati contratti concernenti prestazioni professionali atipiche per periodi da un minimo di quindici fino a un massimo di centocinquanta giorni all'anno, purché il corrispettivo previsto sia di importo inferiore a 50.000 euro annui lordi.